SPECIALE RIFORMA GIUSTIZIA

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Perché dire NO a questa riforma
di AMDuemila – 14 marzo 2011

Il Consiglio dei ministri lo scorso dieci marzo ha approvato all’unanimità il testo di riforma della giustizia. Molte le proposte di cambiamento e innovazione che preoccupano gli addetti ai lavori. Carriere separate di giudici e pm; due Csm presieduti dal capo dello Stato; obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale secondo “i criteri” stabiliti dalla legge; componenti togati del Csm eletti tra candidati estratti a sorte; magistrati responsabili di tasca propria come i medici e al pari dei funzionari della Pubblica amministrazione.

Sono questi solo alcuni dei punti presentati dal ministro Alfano su cui si incentra il dibattito politico e giuridico.
Una riforma pericolosa e dannosa che di fatto, oltre a minare il lavoro della magistratura subordinandolo alla politica, non interviene in nessun articolo sulla durata dei processi, che poi è uno dei drammi della giustizia italiana. Di seguito, oltre alla sintesi dei punti fondamentali, proponiamo i pareri di magistrati, politici e giornalisti di cronaca giudiziaria intervenuti per spiegare i rischi a cui si andrebbe incontro nel caso venisse definitivamente approvata.

I punti principali della Riforma

1) Separazione carriere
La legge assicurera’ la separazione di giudici e Pm. I primi costituiscono un “ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge”, i secondi sono invece un “ufficio” organizzato secondo “le norme dell’ordinamento che ne assicurano l’indipendenza”.

2) Obbligo azione penale
Il Pm continuera’ ad avere l’obbligo di esercitare l’azione penale ma “secondo i criteri stabiliti dalla legge”.

3) Responsabilità magistrati
Le toghe potranno essere chiamate a rispondere di tasca propria dal cittadino per errori commessi, come avviene per i medici o per i funzionari della P.A. E infatti la bozza prevede che i magistrati sono “direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”. Si aggiunge poi che “nei casi di ingiusta detenzione o di altra indebita limitazione della liberta’ personale, la legge regola la responsabilita’ civile dei magistrati”.

4) Due Csm
Ci sara’ un Csm per i giudici e uno per i Pm. Entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Sembra quindi tramontata l’ipotesi di affidare la guida del Csm dei Pm al Pg della Cassazione eletto dal Parlamento in seduta comune. Del Csm dei giudici fara’ parte di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre gli altri componenti saranno per meta’ giudici votati sulla base del sorteggio degli eleggibili (con l’intenzione di frenare il correntismo della magistratura associata) e per meta’ ‘laici’ eletti da Parlamento. Nel Csm dei Pm siedera’ il Pg della Cassazione e sara’ ribaltata l’attuale proporzione: la componente ‘togata’ dovrebbe infatti essere ridotta a un terzo (previo sorteggio degli eleggibili) mentre quella ‘laica’ arriverebbe a due terzi.

5) Ai Csm vietati atti di indirizzo politico
I due Csm “non possono adottare atti di indirizzo politico ne’ esercitare attivita’ diverse da quelle previste dalla Costituzione”. Espunta dalla bozza, invece, l’iniziale previsione secondo cui i Csm avrebbero potuto esprimere parere sui ddl del governo solo su richiesta del ministro della Giustizia.

6) Alta corte di disciplina
Come il Csm, anche la nuova Corte di disciplina sara’ divisa in due: una sezione per i giudici e una sezione per i Pm. I componenti di ogni sezione saranno nominati per meta’ dal Parlamento in seduta comune e per meta’ da tutti i giudici e Pm (previo sorteggio degli eleggibili).

7) Polizia giudiziaria
Cambia anche l’art.109 della Costituzione: se oggi l’autorita’ giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, la bozza prevede dei limiti e cioe’ che giudici e pm dispongano della Pg “secondo le modalita’ stabilite dall legge”.

8) Magistrati onorari
Per andare incontro alla richiesta della Lega di una maggiore partecipazione del popolo all’ amministrazione della giustizia, cambia l’art.106 della Costituzione per prevedere la nomina anche elettiva di magistrati onorari con funzioni di Pm (ora questa possibilita’ e’ limitata ai soli giudici).

9) Inappellabilità sentenze di assoluzione
L’inappellabilita’ delle sentenze di assoluzione introdotta a suo tempo dalla ‘legge Pecorella’ poi bocciata dalla Corte Costituzionale torna ora in Costituzione: all’art 111 sara’ aggiunto un comma secondo cui “contro la sentenza di condanna e’ sempre ammesso appello salvo che la legge disponga diversamente”, mentre “le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge”.

10) Potere ispettivo guardasigilli
In Costituzione, all’art.110, finira’ la funzione ispettiva del ministro della Giustizia e il compito a lui attribuito di riferire ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine. Restano confermate le sue attribuzioni relative all’organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia.

Fonte:Ilfatto