Pedofilia: svolta in Vaticano, Papa Francesco pone fine al segreto pontificio

di AMDuemila
L’abolizione riguarda anche chi “ha commesso azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini nei confronti di un chierico o di un religioso
Il reato di pedopornografia sussiste fino a quando l’età delle vittime è di 18 anni, non più 14

Prosegue senza sosta l’arduo processo di risanamento della Chiesa condotto da Papa Francesco. Il pontefice ha emanato due “rescripta”, modificando e aggiornando alcuni termini relativi al reato e al processo ecclesiastico. I provvedimenti sono stati emanati sulla linea di tolleranza zero, da sempre osservata da Bergoglio, nei confronti degli uomini del clero che tradiscono il Sesto comandamento macchiandosi di gravi crimini come l’abuso sui minori. Da quanto si apprende sul sito Vatican News, con il ‘Rescriptum ex audientia‘ sulla riservatezza delle cause, il Papa abolisce il segreto pontificio riducendolo a semplice segreto d’ufficio, mentre con il ‘Rescriptum ex audientia‘ di modifica delle norme relative ai reati più gravi, il Pontefice apre anche ai laici i ruoli di procuratore e avvocato innalzando da 14 a 18 anni l’età massima delle vittime di pedofilia e pedopornografia. Una svolta storica. Il primo documento disposto dal Papa lo scorso 4 dicembre sarà immediatamente operativo subito dopo la sua pubblicazione sull’Osservatore Romano e prevede l’abolizione del segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti citati nel primo articolo del recente motu proprio “Vos estis lux mundi”, vale a dire: i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia o abuso di autorità; i casi di abuso sui minori e su persone vulnerabili; i casi di pedopornografia; i casi di mancata denuncia e copertura degli abusatori da parte dei vescovi e dei superiori generali degli istituti religiosi.
La nuova istruzione specifica anche che le “informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza” stabiliti dal Codice di Diritto canonico per tutelare “la buona fama, l’immagine e la sfera privata” delle persone coinvolte.

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Ma questo ‘segreto d’ufficio’, si legge ancora nell’istruzione, “non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali”, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, “nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”. Inoltre, a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio” sui fatti.
Con il secondo rescritto, invece, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, vengono rese note le modifiche di tre articoli del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” (del 2001, già modificato nel 2010). Ovvero si stabilisce che ricada tra i delitti più gravi riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”. Fino ad oggi la soglia era fissata a 14 anni.
In un altro articolo si permette che nei casi riguardanti questi delitti più gravi (quali pedofilia e pedopornografia), i così detti ‘delicta graviora’, possano svolgere il ruolo di “avvocato e procuratore” anche fedeli laici provvisti di dottorato in Diritto canonico e non più soltanto sacerdoti.

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fonte: antimafiaduemila.com