Trattativa, appello Mannino: per il pg ”in primo grado assoluzione incoerente”
“Non si è comportato da persona offesa dalle minacce”
di Aaron Pettinari
“Calogero Mannino non si è comportato da persona offesa di fronte alle ipotesi di minacce provenienti da cosa nostra. A Mannino si contesta il complesso di tutte le minacce ricevute, e le sue interlocuzioni con il maresciallo Guazzelli e con il generale Subranni per salvarsi la vita. Si contesta anche di avere avviato una discussione riservata con Bruno Contrada, all’epoca ai vertici del Sisde, per affrontare questioni relative alla sua sicurezza. Tutti soggetti opachi, vicini a Mannino, a partire dal generale Subranni da cui partirà l’input per avviare contatti con Vito Ciancimino e che consentirà poi a Riina di dire ‘si sono fatti sotto'”. Con queste parole il sostituto procuratore generale, Giuseppe Fici, si è espresso nella propria requisitoria sintetizzando le accuse nei confronti dell’ex ministro Dc, Calogero Mannino, assolto in primo grado “per non aver commesso il fatto”, dall’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato. Secondo il pg la sentenza di assoluzione emessa dall’allora Gup Marina Petruzzella si riscontra “una certa incoerenza, tale da far presumere la circostanza che non si sia tenuto conto di tutti gli elementi di prova e della concatenazione logica di tutte le vicende tra loro legate”.
Del resto anche la Procura di Palermo, che aveva presentato ricorso, aveva evidenziato il contrasto tra motivazioni e formula del dispositivo parlando di “sentenza illogica e confusa”.
Oggi lo stesso Fici è tornato a parlare della motivazione sottolineando com la stessa fosse in diversi punti “lacunosa” e “disordinata”.
A sostegno della propria testi il sostituto pg Fici ha anche ricordato come “nei confronti dei coimputati i giudici della corte d’assise hanno infatti accolto la tesi dell’accusa”.
Secondo il Pg nella sentenza di primo grado questioni di estremo rilievo vengono “liquidate e messe assieme senza che si faccia una valutazione”. “In uno degli snodi fondamentali del procedimento (riferendosi alla telefonata tra Di Maggio e Mannino, testimoniata da Cristella) c’è un’ambigua valutazione – ha detto Fici facendo alcuni esempi – Si lascia aperta la questione sull’intrinseca attendibilità del Cristella e si afferma che ‘non si ha difficoltà ad immaginare’ una certa cosa piuttosto che affermare in base alle prove se la telefonata Mannino-Di Maggio per sollecitare il rinnovo del 41 bis, c’è stato o meno”.
Le interlocuzioni tra Cosa nostra ed il potere
Proseguendo
con la requisitoria, durata circa tre ore, il sostituto Procuratore
generale ha ricordato come nel corso degli anni “le interlocuzioni con
il potere hanno costituito una delle ragioni di forza di Cosa nostra che
negli anni Ottanta aveva raggiunto grazie a questi agganci una potenza
criminale che non aveva eguali nel Pianeta. Si parlava di ‘terzo
livello’ e di ‘piramidi rovesciate’. Oggi si parla di ‘Mondo di mezzo'”.
“Esistono e sono esistiti rapporti tra mafiosi ed appartenenti alle
istituzioni – ha aggiunto ancora -; dagli enti locali fino ad arrivare a
Presidenti del Consiglio dei ministri (riferendosi a Giulio Andreotti, ndr).
E poi ancora, imprenditori, magistrati, appartenenti alle forze di
polizia e appartenenti all’amministrazione penitenziaria. E anche
appartenenti alla massoneria deviata e non”. Più volte sono stati
letti passaggi della motivazioni della sentenza del processo in
ordinario, a cominciare dalla genesi della campagna stragista. Passaggi
utili per ricostruire il contesto in cui si sono verificati gli eventi
contestati allo stesso Mannino.
“Mannino era ministro nell’anno
in cui approva norme come il decreto legge 152 del 1991 quindi è
comprensibile e spiegabile il risentimento di Cosa nostra nei suoi
confronti – ha aggiunto Fici – la difesa insiste molto nella
retrodatazione delle minacce nei confronti dell’onorevole Mannino. Non
si sono verificate solo negli inizi del 1992. La Procura della
Repubblica sbaglia quando sostiene che la corona di fiori in portineria
venne presentato nei primi mesi del 1992 quando ciò avvenne nell’autunno
precedente. Ma diventò oggetto di minacce anche nel 1991″.
“Mannino era un traditore come Lima o un avversario di Cosa nostra come Dalla Chiesa?” si è chiesto il Pg. “Al
di là di ogni ragionevole dubbio Mannino fu destinatario di minacce e
venne indicato come soggetto prossimo ad essere ucciso in quanto
traditore”.
Il pg ha stigmatizzato l’elencazione dei rapporti di
amicizia proclamati da Mannino, in sede di dichiarazioni spontanee, con
giudici come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o il generale Dalla Chiesa o la moglie di Falcone, Francesca Morvillo. “Al di là dei plausibili rapporti con questi magistrati pare difficile immaginare che, nel luglio 1992, Paolo Borsellino
lo abbia chiamato telefonicamente (come sostenuto da Mannino nelle
dichiarazioni spontanee) e che avrebbero dovuto vedersi per parlare del
‘Corvo 2′ (questo l’ex ministro aveva fatto intendere). E’
inimmaginabile ipotizzare che il procuratore aggiunto che aveva la
delega per verificare quell’anonimo abbia telefonato a Mannino per
parlarne”.
L’ex sette volte presidente del consiglio Giulio Andreotti
Aggiustamento del processo Basile come nuova chiave di lettura
Durante
la requisitoria il Pg Fici ha voluto offrire una chiave di lettura sui
motivi che hanno portato Cosa nostra ad inserire Mannino nell’elenco dei
“traditori”. Per questo motivo ha ricordato quanto dichiarato da Brusca
nel corso del presente procedimento. “Brusca ci ha riferito una circostanza nuova – ha ribadito il magistrato –
ovvero di aver saputo che Mannino era stato contattato e sollecitato da
Riina affinché si rivolgesse al notaio di Castelvetrano, Ferraro, per
un aggiustamento del processo Basile. Certo è che atti come la sentenza
Carnevale e Ferraro offrono una conferma al narrato di Brusca, anche se
non ha mai riferito una circostanza di questo genere. Nel processo
Basile c’è stata una lunga serie di condizionamenti, come riferito dai
collaboratori di giustizia e come denunciato anche dai magistrati”.
Il sostituto Procuratore generale ha ripercorso tutte le vicende del
processo Basile fino ad arrivare alla minaccia, denunciata dal
Presidente Salvatore Scaduti nel terzo giudizio
d’appello, che fu avvicinato dal notaio Ferraro. Nelle sentenze
Carnevale e Ferraro si dà atto del legame Mannino-Ferraro. Ferraro era
un uomo di Mannino e lo studio di Palermo di Ferraro fu per un periodo
la segreteria politica di Mannino. Dunque il conclamato rapporto
Mannino-Ferraro è uno straordinario elemento di riscontro al quadro
riferito dai pentiti in merito al ruolo di traditore del Mannino
rispetto le aspettative che cosa nostra aveva per una soluzione bonaria e
concordata del maxi processo.
Gli appunti di Padellaro
Secondo il Pg non possono esservi dubbi sulla testimonianza fornita dal giornalista Antonio Padellaro rispetto all’incontro avuto con Mannino in cui raccolse alcune dichiarazioni in vista di un’intervista. “Il giornalista non ha fatto altro che mantenere una civica testimonianza – ha detto Fici –
Non si può dire che abbia violato il segreto deontologico. Questi
appunti ci dicono qualcosa in più sul terrore di Mannino e sulle
reazioni”. Vale la pena ricordare proprio quelle annotazioni di Padellaro. “Colloquio con Calogero Mannino – si legge in quegli appunti – avvenuto nel suo ufficio di via Borgognona 48 alle 17,00 di mercoledì 8 luglio (1992, ndr).
Rapporto dell’Arma dei carabinieri che indica Mannino, Andò, Borsellino
e due ufficiali dei CC siciliani bersagli della mafia. Si dice anche
che la mafia sta preparando nuovi clamorosi colpi per disarticolare lo
Stato. Non vado da un mese in Sicilia perché secondo i CC c’è un
commando pronto ad accopparmi. Ma io questa settimana andrò lo stesso.
Forse i CC possono individuare uno degli attentatori”.
Sempre in quegli appunti si è scritto: “Per
il maxiprocesso era stato raggiunto una specie di accordo con il potere
politico. Voi, disse Cosa nostra, ingabbiate la mafia perdente e
qualcuno della mafia vincente. Ma l’accordo era che la Cassazione alla
fine metteva tutti in libertà. Però, poi, il governo non ha mantenuto i
patti – così spiegava ancora Mannino a Padellaro – Andreotti ha fatto approvare una serie di atti repressivi”.
Così come era stato fatto dai pm in primo grado, Fici ha ricordato le rivendicazioni della “Falange Armata”, sin dalla morte di Salvo Lima, l’omicidio di Guazzelli e l’allarme di attentati rappresentato dal ministro degli Interni di allora, Vincenzo Scotti.
L’ex
politico Dc, da parte sua, ascoltata la prima parte della requisitoria,
che proseguirà il prossimo 1 aprile, ha rilasciato alcune
dichiarazioni: “Non c’è commento da fare alla requisitoria iniziata
dal sostituto procuratore generale stamane al processo di Appello. Un
processo cosiddetto abbreviato che dura da alcuni anni, altro che
abbreviato, ed un pubblico ministero che, non potendo avere argomenti
seri di accusa, inizia a ripetere una storia che non sta in piedi da
nessuna parte”. Mannino ha poi aggiunto: “Neppure la
discutibile sentenza Montalto, che ha chiuso il primo grado del processo
di Corte d’Assise ha trovato argomenti di colpevolezza da portare
contro di me. Il pg, invece, oggi si è rifugiato nell’offesa personale e
nell’ingiuria esponendo la sua qualità di Rappresentante dell’accusa ad
una debolezza”.
Il giornalista Antonio Padellaro
Le condotte di Mannino
Eppure nelle motivazioni della sentenza del 20 aprile 2018, dove sono stati condannati con la medesima accusa di attentato a corpo politico dello Stato, gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà (a cui si aggiunge la condanna di Massimo Ciancimino per calunnia), non mancano i riferimenti alle condotte di Mannino. Un soggetto la cui immagine appare piuttosto “ibrida”. I giudici della Corte d’assise, parlando proprio del contatto tra Mannino ed il Ros ha scritto che “costituisce, allora, logica ed inevitabile conclusione che l’intendimento dell’On. Mannino allorché ebbe a rivolgersi al Gen. Subranni non fosse quello di ottenere un miglioramento o rafforzamento delle misure di protezione (che, d’altra parte, come detto, nel suo pensiero, non lo avrebbero comunque ‘salvato’), ma quello diverso di attivare un canale che, per via info-investigativa, potesse, sì, acquisire più dettagliate notizie sugli intendimenti e sui movimenti di ‘Cosa nostra’, ma, inevitabilmente, perché altrimenti non avrebbe addirittura del tutto rinunziato alle misure di protezione assicurategli dalla Polizia di Stato, anche operare affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato”.
“A quanto fino a qua dedotto – ha concluso Fici – si rappresenta che il Mannino, certamente persona offesa delle minacce, più o meno occulte o più o meno rese pubbliche, tali da determinare prostrazione e terrore, non si è comportato da persona offesa.
Il Mannino ha avvito una interlocuzione riservata per discutere della sua sicurezza con un esponente dei servizi di sicurezza del calibro di Bruno Contrada, che mise a disposizione i suoi servigi ed interloquì con un altro esponente della polizia giudiziaria, Antonio Subranni, la cui controversa ed opaca figura è stata descritta dalla sentenza della corte d’Assise. Soggetti opachi, a dir poco, delle istituzioni che mai formalizzarono la denuncia ricevuta dal Mannino, le azioni investigative poste in essere e gli accertamenti effettuati. Subranni che poi attivò Mori e De Donno che presero contatti con il mafioso Vito Ciancimino. E questi, per tramite Cinà, raggiunse Riina che venne invitato a trattare con lo Stato, come disse Mori, per evitare la contrapposizione ‘muro contro muro'”. Ed è in quel momento, secondo l’accusa, che la trattativa trarrebbe la sua origine.
fonte: antimafiaduemila.com
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