Da testimone a collaboratore di giustizia: il diritto alla difesa

di Salvatore Borsellino e Movimento delle Agende Rosse

leonardi luigi leiene
Ieri mattina, attraverso un post su facebook, il testimone di giustizia Luigi Leonardi ha reso pubblico il cambiamento del suo status giuridico: da qualche settimana è, per lo Stato italiano, un collaboratore di giustizia o, in gergo giornalistico, un “pentito”.

Sarà bene chiarire la gigantesca e sostanziale differenza tra le due figure e, per farlo, usiamo le parole del sito della Camera dei Deputati: “Mentre i [collaboratori di giustizia] sono persone che hanno un passato di appartenenza ad una organizzazione criminale o mafiosa, i [testimoni di giustizia] sono cittadini incensurati. I collaboratori sottoscrivono un “contratto” con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni provenienti dall’interno dell’organizzazione criminale in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari, della protezione e del sostegno economico per sé e per i propri famigliari. I testimoni invece forniscono la loro testimonianza relativamente all’accadimento di un fatto delittuoso e per tale ragione godono di una protezione da parte degli organi dello Stato appositamente creati. In molti casi si tratta di commercianti che si rifiutano di pagare il “pizzo” o di persone non più disposte a continuare a pagare interessi a tassi usurai concessi loro da membri dell’organizzazione mafiosa”(1). L’organismo preposto a decidere lo status di collaboratore o di testimone di giustizia è la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di prevenzione.
E, per quest’ultima, Luigi Leonardi è, ad oggi, considerato a tutti gli effetti un camorrista.
Su quali basi, non è dato sapere. Neanche allo stesso Leonardi, visto che, secondo la legge, gli atti della Commissione sono coperti da segreto d’ufficio:
“Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all’articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l’attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all’attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto” (Legge N. 82 del 1991, come modificato dalla legge N. 45 del 2001, art. 10, comma 2 ter) (2).
Quindi Luigi Leonardi, dopo quasi 20 anni di deposizioni in qualità di testimone in processi di camorra (uno dei quali concluso con la condanna definitiva di 81 camorristi), dopo aver visto passata al vaglio di diversi procuratori la sua attendibilità, dopo centinaia di incontri sulla legalità nelle scuole e nei più disparati convegni, viene etichettato come collaboratore di giustizia, quindi affiliato alla camorra, senza che egli abbia mai confessato – elemento essenziale per diventare “pentito” – la sua partecipazione ad alcuna associazione criminale o ad alcun crimine ad essa collegato.
Luigi Leonardi, contro questa disposizione della Commissione centrale, ha presentato ricorso al Tar, la cui ordinanza (con cui si congeleranno temporaneamente, se accolto, gli effetti del provvedimento impugnato) si aspetta per domani, martedì 11 ottobre.

Ci chiediamo come possa in questi casi un qualunque cittadino far valere il proprio diritto alla difesa, sancito dall’articolo 24 della nostra Costituzione, quando un  marchio tanto infamante viene impresso senza permettere alcun diritto di replica.

Chi volesse sottoscrivere il comunicato può lasciare il suo nome, cognome e città di residenza tra i commenti sotto l’articolo.

Note: (1) – (2)

Tratto da: 19luglio1992.com