Ayala, Mutolo e la calunnia che non c’è

di Giorgio Bongiovanni
Per il Gup ”il fatto non costituisce reato”

Non c’è il reato di calunnia da parte del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo nei confronti dell’ex giudice Giuseppe Ayala. Il Gup di Roma, Riccardo Amoroso, lo scorso 28 aprile ha pronunciato la sentenza dichiarando il “non luogo a procedere” perché “il fatto non costituisce reato”.
Ma andiamo per ordine. Nel corso di un’udienza al processo Borsellino quater (maggio 2014), rispondendo alle domande dell’avvocato Fabio Repici (legale di Salvatore Borsellino) aveva definito l’ex magistrato “una figura ambigua”, riferendo alcuni elementi per cui era arrivato a tale conclusione. “Prima del maxiprocesso – aveva dichiarato- mandai a dire a Riina che potevo intercedere per Signorino e per l’altro pm Ayala. Lui mi disse ‘fatti il carcerateddu e poi fuori ci pensiamo noi’. Al momento dell’imputazione, a me hanno chiesto 25 anni e al mio capo mandamento, Giacomo Giuseppe Gambino, hanno chiesto solo 10 anni. Questo lo vedo come un ‘favore’ che Ayala ha fatto a Gambino”. E poi ancora: “Queste cose le dissi anche al giudice Natoli. Gli raccontai di questo episodio e lui tempo dopo mi spiegò che Ayala aveva scambiato “u’tignusu” (Giacomo Giuseppe Gambino) per un altro Gambino della Guadagna che era comunque a processo. A Natoli avevo detto di questo fatto di Ayala ma non insistetti anche perché ormai era entrato in politica e non lo facevo come un pericoloso. Per me restava una figura ambigua. Seppi da Enzo Sutera, mafioso di Partanna Mondello, che c’era chi ci portava droga. E si diceva che avesse il vizio del gioco”. Queste dichiarazioni avevano portato l’ex sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, Giuseppe Ayala, a denunciare per calunnia il collaborante (difeso dagli avvocati Nisticò e Biondi).
Secondo il giudice però “gli elementi acquisiti sono del tutto inidonei a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dell’imputato”.

Non c’è reato
“La lettura attenta delle dichiarazioni rese da Mutolo – scrive il giudice – rende del tutto evidente come il predetto con riguardo alla possibile corruttibilità del magistrato Ayala abbia espresso soltanto un proprio personale convincimento, in sostanza una sua opinione personale espressa in totale buona fede, senza alcuna falsa rappresentazione o mistificazione dei fatti, ma con la consapevolezza di esprimere soltanto dei sospetti sull’onestà del magistrato, che sono stati da lui esplicitati perché indottovi dalle domande insistenti del difensore di parte civile, che, d’altra parte, in quanto ammesse dal Presidente del collegio, non potevano esimerlo dall’obbligo di rispondervi”. Per il Gup Amoroso “le dichiarazioni rese da Mutolo non contengono alcuna accusa di reato nei confronti del magistrato, essendosi il Mutolo limitato a riferire, in osservanza dei propri obblighi di collaboratore di giustizia, tutto ciò che era a sua conoscenza in merito all’onestà del predetto magistrato, rappresentando anche i suoi sospetti su alcune circostanze dubbie nella convinzione che potessero essere utili quali spunti investigativi. Ma tali dichiarazioni non si traducono oggettivamente nel loro contenuto né in una accusa di ‘mafiosità’ rivolta al magistrato e né tanto meno, tradiscono la consapevolezza di accusare il magistrato Ayala di fatti non veri”.

Indagini giustificate
Il Gup, da una parte mette in evidenza come tali supposizioni siano “del tutte inidonee di per sé sole ad integrare una incolpazione suscettibile di avere il benché minimo seguito giudiziario, non tanto per la mancanza di riscontri ma per il contenuto stesso delle dichiarazioni prive di riferimenti a fatti suscettibili di assumere una qualsivoglia rilevanza penale”, dall’altra mette nero su bianco come “la delicatezza del tema trattato, ovvero quello della complicità di alcuni magistrati e di funzionari di Stato con l’associazione mafiosa nel periodo a ridosso delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, oltre che l’importanza assunta dal predetto collaboratore in numerosi processi penali per reati di mafia, avrebbero comunque potuto (e verosimilmente dovuto) giustificare l’apertura di un procedimento penale a carico di Ayala”. E poi aggiunge: “atteso che anche ove tale procedimento si fosse concluso con l’archiviazione, l’astratta idoneità di quelle dichiarazioni a provocare l’apertura di una indagine sarebbe stata sufficiente ad integrare l’elemento materiale della calunnia, essendo la calunnia un reato di pericolo”. Scrive il giudice che “l’idoneità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Mutolo ad aprire un’indagine nei confronti del magistrato Ayala, non discende direttamente dal contenuto delle dichiarazioni stesse, ma piuttosto deriva da ciò che in ipotesi altre fonti di prova avrebbero potuto aggiungere nello sviluppo delle indagini”.
Nel documento, in cui si accenna anche a un’intervista rilasciata dal collaboratore di giustizia alla nostra testata, infine vengono anche ricordate le dichiarazioni rese dall’altro collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca “in ordine alla consegna di una ingente somma di denaro pari a 500milioni di lire che a suo dire l’associazione mafiosa avrebbe consegnato negli anni 86/87 ai magistrati Signorino ed Ayala perché si attivassero al fine di ‘aggiustare i processi di mafia’, accordo correttivo di cui si sarebbe interessato personalmente Gambino Giuseppe Giacomo secondo quanto riferitogli dal padre”. Ma di questi aspetti Mutolo non ha riferito nulla, così come non ha dato riscontro sui presunti rapporti che Ayala avrebbe avuto con Ezio Vanni Calvello, figlio del principe Calvello”. Di fronte a questa sentenza alcune domande sorgono spontanee. Partendo dall’assunto che il reato di calunnia è inesistente, che motivo avrebbe avuto Mutolo di mentire (se lo avesse fatto avrebbe commesso un reato) su qualcosa che aveva comunque saputo da due capimafia come Totò Riina o Giuseppe Giacomo Gambino? Quale sarebbe stato il movente? Quel che è certo è che su Ayala non è mai stata aperta alcuna indagine e, a distanza di anni, i dubbi di Mutolo non potranno essere fugati.

Foto © Emanuele Di Stefano

fonte:antimafiaduemila.com